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Sez. 1, Sentenza n. 266 del 17/01/1986 (Rv. 443901 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO PERSONALE ED ECONOMICO DI CIASCUN CONIUGE ALLA CONDUZIONE FAMILIARE ED ALL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO - RIFERIMENTO ANCHE AL PERIODO DELLA SEPARAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443901-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO PERSONALE ED ECONOMICO DI CIASCUN CONIUGE ALLA CONDUZIONE FAMILIARE ED ALL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO - RIFERIMENTO ANCHE AL PERIODO DELLA SEPARAZIONE - NECESSITÀ.*

In Sede di riconoscimento e quantificazione dell'assegno di divorzio, la valutazione del contributo personale ed economico di ciascun coniuge alla conduzione familiare ed all'incremento del patrimonio deve essere effettuata con riferimento non solo al periodo della convivenza, ma anche a quello della separazione, e, quindi, considerando pure gli oneri che i coniugi medesimi, indipendentemente dall'assegno di mantenimento, abbiano assunto durante la separazione per allevare, educare ed istruire i figli. (V 3303/80, mass n 407110).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)