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Sez. L, Sentenza n. 237 del 21/01/1985 (Rv. 438465 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLA - COMMERCIALE E INDUSTRIALE - INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA DELL'IMPRENDITORE - CRITERI - RICORSO ALLE MANIFESTAZIONI DELL'AUTONOMIA SINDACALE - ESCLUSIONE - CRITERIO EX ART. 2195 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CARATTERE INDUSTRIALE DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRENDITORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438465-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLA - COMMERCIALE E INDUSTRIALE - INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA DELL'IMPRENDITORE - CRITERI - RICORSO ALLE MANIFESTAZIONI DELL'AUTONOMIA SINDACALE - ESCLUSIONE - CRITERIO EX ART. 2195 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CARATTERE INDUSTRIALE DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRENDITORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'individuazione della categoria professionale alla quale appartiene l'imprenditore, a norma dell'art. 2061 cod. civ., deve essere compiuta tenendo conto dell'ordine in cui le fonti normative sono in tale norma elencate. Pertanto, per stabilire l'appartenenza (o non) di un'impresa alla categoria delle imprese industriali, non può farsi ricorso alle manifestazioni dell'autonomia delle organizzazioni sindacali, pur considerate in detto articolo, bensì al criterio dettato dall'art. 2195 cod. civ., indipendentemente dall'adesione dell'imprenditore ad una piuttosto che ad un'altra associazione professionale, con la conseguenza che deve considerarsi industriale l'attività diretta, in modo professionale e prevalente, alla produzione di beni e di servizi, intendendosi per produzione di beni la trasformazione o manipolazione della materia o dei singoli beni che sia tale da far perdere all'una o agli altri le originarie caratteristiche merceologiche, trasformandoli in composti o in beni diversi. Accertare in concreto se l'attività svolta risponde a tali caratteristiche è compito del giudice del merito, il cui apprezzamento è censurabile in Sede di legittimità soltanto nei ristretti limiti del controllo della motivazione a norma dello art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. (V 4734/76, mass n 383474).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2061, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)