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Sez. 1, Sentenza n. 836 del 24/01/1995 (Rv. 489913 - 01)

LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - RAPPORTI TRA LOCATORE E SUBCONDUTTORE | Locatore - Canone di sublocazione - Esazione - Dichiarazione di fallimento del conduttore - Ostatività all'esercizio dell'azione ex art. 1595 codice civile - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489913-01

LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - RAPPORTI TRA LOCATORE E SUBCONDUTTORE

La sentenza dichiarativa di fallimento non solo non produce un'inesigibilità in senso tecnico in quanto incide soltanto sulla fase satisfattiva ed esecutiva del credito (il che ne presuppone l'esigibilità) assoggettandola alla disciplina della concorsualità, ma addirittura, sia pure ai soli effetti fallimentari, determina una situazione giuridica di esigibilità anche con riferimento ai crediti non scaduti e, per certi versi, a quelli condizionali (art. 55 legge fallimentare). Pertanto, la dichiarazione di fallimento del conduttore, non determinando l'inesigibilità del credito del locatore nei suoi confronti per il canone, non determina la carenza del requisito per l'esercizio dell'azione ex art. 1595 codice civile da parte del locatore stesso nei confronti del subconduttore per l'esazione del canone di sublocazione del quale costui è ancora debitore verso il sublocatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)