Sez. U, Sentenza n. 489 del 03/02/1978 (Rv. 389780 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE - RAPPORTO TRA UN COMUNE ED UN ARCHITETTO COMPORTANTE PRESTAZIONI SISTEMATICHE E CONTINUATIVE DI COSTUI A FAVORE DELL'ENTE, CON RETRIBUZIONE E VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, ED IMPLICANTE L'INSERIMENTO STABILE DEL PROFESSIONISTA NELLA ORGANIZZAZIONE COMUNALE - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIA SULLA ILLEGITTIMITA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE - RAPPORTO TRA UN COMUNE ED UN ARCHITETTO COMPORTANTE PRESTAZIONI SISTEMATICHE E CONTINUATIVE DI COSTUI A FAVORE DELL'ENTE, CON RETRIBUZIONE E VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, ED IMPLICANTE L'INSERIMENTO STABILE DEL PROFESSIONISTA NELLA ORGANIZZAZIONE COMUNALE - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIA SULLA ILLEGITTIMITA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Il rapporto in base al quale un comune, in Mancanza di un apposito 'servizio tecnicò, si avvalga delle prestazioni di un architetto, in via sistematica e continuativa, con retribuzione predeterminata e vincolo di subordinazione, ed in forza di un atto di incarico che evidenzi, quali che siano le espressioni letterali usate, la volonta dell'ente medesimo di inserire stabilmente quelle prestazioni nella propria organizzazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali, configura rapporto di pubblico impiego, rimanendo irrilevante, a detto fine, la circostanza che quella retribuzione predeterminata sia in parte fissata con riferimento alle tariffe professionali, cosi come il fatto che al professionista venga consentito di svolgere attivita anche in favore di terzi. Pertanto, va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia inerente a detto rapporto, ancorche la domanda tenda a far valere l'illegittimita della cessazione del medesimo, in relazione alle leggi n 604 del 1966 sui licenziamenti individuali e n 300 del 1970 (statuto dei lavoratori), in quanto queste non hanno introdotto alcuna deroga ai principi inerenti alla ripartizione della giurisdizione in materia di rapporto di impiego. (V 2592/74, mass n 371021; (V 1161/71, mass n 351283).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)