Sez. 3, Sentenza n. 2907 del 29/10/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100119 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI PERITALI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI PERITALI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA.*
Il giudice non e tenuto a seguire le conclusioni alle quali perviene il perito, ma ha soltanto l'Obbligo di motivare il proprio convincimento con particolare cura tutte le volte che creda di dover dissentire dal parere espresso dal consulente tecnico da lui nominato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)