diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 3262 del 30/11/2018 Cc. (dep. 23/01/2019) Rv. 274895 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Pubblico dipendente - Falsa attestazione di presenza su cartellino marcatempo o in fogli di presenza - Reato - Configurabilità - Danno economico arrecato alla p.a. - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274895-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, incidendo sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente. (In motivazione, la Corte ha precisato che di tali aspetti del danno il giudice deve tener conto anche al fine di valutare la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1, Cod. Pen. art. 62 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)