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Sez. 1 - , Ordinanza n. 1252 del 21/01/2021 (Rv. 660368 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Decisione del tribunale in composizione collegiale - Intestazione - Indicazione dei nomi di due soli giudici - Vizio di costituzione del giudice - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2021-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660368-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)

In tema di nullità processuali, sussiste il vizio di costituzione del giudice, che determina la nullità insanabile della decisione, quando l'intestazione di un provvedimento del tribunale in composizione collegiale reca l'indicazione dei nominativi di due soli giudici e dal resto dell'atto non risulta che la statuizione sia stata comunque adottata con la partecipazione di tre magistrati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 1), Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 48 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)