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Sez. 3 - , Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021 (Rv. 661383 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Da parte dell'appellante rimasto contumace in primo grado - Ammissibilità - Modalità del disconoscimento - Impugnazione specifica con atto d'appello - Necessità.
Stato
decisa il 2021-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661383-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO

La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura.

Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)