diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11403 del 05/10/1994 Ud. (dep. 11/11/1994) Rv. 200195 - 01

Giudice penale - Ricusazione | Accoglimento dell'astensione di uno o più membri del collegio giudicante - Rimessione del procedimento - Inosservanza dell'art. 70, ultimo comma cod. proc. pen. 1930 - Violazione dell'art. 185, n. 1 stesso codice - Sussistenza - Nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200195-01

Giudice penale - Ricusazione

L'inosservanza della procedura prevista dal codice previgente per la rimessione del procedimento ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero ad una corte limitrofa o ad un tribunale limitrofo in caso di astensioni che facciano venir meno il numero legale in un collegio, sia nella sostituzione dei giudici astenuti, sia nella scelta del giudice cui il procedimento è rimesso, sia nella competenza del magistrato che adotta il provvedimento (che dev'essere, ai sensi dell'art. 70, ultimo comma cod. proc. pen. 1930, il presidente della corte o del tribunale, e non del collegio giudicante), comporta nullità ai sensi dell'art. 185, n. 1 stesso codice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)