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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22474 del 24/09/2018 (Rv. 650754 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notificazione di ricorso per dichiarazione di fallimento - Inesistenza - Costituzione in giudizio della debitrice - Conseguenze - Sanatoria "ex nunc".
Stato
decisa il 2018-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650754-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In ipotesi di notifica di ricorso per dichiarazione di fallimento, astrattamente qualificabile come inesistente, al pari del pedissequo decreto di convocazione, la costituzione della debitrice poi dichiarata fallita ne determina la sanatoria con effetto "ex nunc", ponendo il giudizio al riparo da ulteriori effetti invalidanti, sempreché si provveda, a seguito di detta costituzione, a fissare una nuova udienza, nel rispetto del termine di quindici giorni di cui all'art. 15, comma 3, l. fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)