Sez. L, Sentenza n. 9017 del 22/08/1991 (Rv. 473602 - 01)
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Perequazione automatica ex artt. 9 e 10 della legge n. 160 del 1975 - Pensioni erogate da gestioni private di previdenza obbligatoria con carattere integrativo, sostitutivo o esonerativo - Estensione ex art. 1 del D.L. n. 942 del 1977 - Anteriorità di trattamenti perequativi assicurati da dette gestioni rispetto a tale ultima norma o adeguamento dei detti trattamenti attuato alla dinamica salariale - Irrilevanza.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere
La normativa sulla perequazione automatica delle pensioni a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, dettata dagli artt. 9 e 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160, si estende, in forza dell'art. 1, primo comma del D.L. 23 dicembre 1977 n. 942 - convertito in legge 27 febbraio 1978 n. 41 - alle pensioni erogate da gestioni private di previdenza obbligatoria, aventi carattere integrativo, sostitutivo o esonerativo dell'A.G.O. (nella specie, dal Fondo pensioni per il personale della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane) senza che rilevi in contrario l'anteriorità di diversi trattamenti perequativi assicurati da tali gestioni, rispetto alla data di entrata in vigore della citata norma di estensione del trattamento generale, né l'essere i trattamenti stessi improntati al criterio dell'adeguamento in riferimento alla dinamica salariale per il personale tuttora in servizio.
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 9 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 1 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)