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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Sesta Sezione) del 20 gennaio 1994, causa C-129/92

Decisione
decisa il 1994-01-20
ECLI
ECLI:EU:C:1994:13

Epigrafe

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 gennaio 1994 Nel procedimento C-129/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla House of Lords, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Owens Bank Ltd e 1) Fulvio Bracco 2) Bracco Industria Chimica SpA, domanda vertente sull'interpretazione della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1), e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e in particolare degli artt. 21, 22 e 23 della medesima, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Díez de Velasco, C.N. Kakouris, RA. Schockweiler e RJ.G. Kapteyn (relatore), giudici, avvocato generale: CO. Lenz cancelliere: H.A. Rühi, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: per il signor Fulvio Bracco e la Bracco Industria Chimica SpA, dalla signora Barbara Dohmann, QC, e dal signor Thomas Beazley, barrister; per il governo del Regno Unito, dalla signora S. Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor's Department; per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Xavier Lewis e Pieter van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti; vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali del signor Fulvio Bracco e della Bracco Industria Chimica SpA, rappresentati dalla signora Barbara Dohmann, dal signor Thomas Beazley e dalla signora Michelle Duncan, solicitor, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora S. Lucinda Hudson, assistita dalla signora Sarah Lee, barrister, e della Commissione all'udienza dell'8 luglio 1993, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 settembre 1993, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con ordinanza 1° aprile 1992, pervenuta in cancelleria il successivo 22 aprile, la House of Lords ha sottoposto alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), tre questioni relative all'interpretazione di questa Convenzione, come modificata dalle Convenzioni 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1), e 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1) (in prosieguo: la «Convenzione»), e in particolare degli artt. 21,22 e 23, concernenti la litispendenza e la connessione.
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la società Owens Bank Ltd (in prosieguo: la «Owens Bank»), con sede nello Stato indipendente dei Caraibi denominato Saint Vincent e Grenadine (in prosieguo:«Saint Vincent»), e la società Bracco Industria Chimica SpA, con sede in Italia (in prosieguo: la «Bracco SpA»), nonché il suo presidente e amministratore, signor Fulvio Bracco, residente in Italia.
punto 3
La Owens Bank assume di aver concesso al signor Fulvio Bracco nel 1979 un mutuo di 9000000 di SFR versati in contanti. In forza di una clausola contrattuale, la giurisdizione per ogni eventuale controversia era attribuita alla High of Court Justice di Saint Vincent. Il 29 gennaio 1988 la Owens Bank otteneva da quest'ultima una sentenza di condanna del signor Fulvio Bracco e della Bracco SpA a restituire la somma mutuata (in prosieguo: la «sentenza di Saint Vincent»). L'appello interposto da questi ultimi veniva respinto dalla Court of Appeal di Saint Vincent in data 12 dicembre 1989.
punto 4
Nel corso di questo procedimento, il signor Fulvio Bracco e la Bracco SpA eccepivano l'inesistenza del mutuo, sostenendo che i documenti prodotti dalla Owens Bank erano falsi così come erano false le dichiarazioni rese da alcuni testimoni.
punto 5
Ľ11 luglio 1989 la Owens Bank presentava in Italia una domanda di exequatur della sentenza di Saint Vincent. Dinanzi al giudice italiano il signor Fulvio Bracco e la Bracco SpA facevano valere, in particolare, che la Owens Bank aveva ottenuto la controversa decisione in modo fraudolento.
punto 6
II 7 marzo 1990 la Owens Bank, conformemente al disposto della section I dell'Administration of Justice Act del 1920 (legge del 1920 relativa all'amministrazione della giustizia), chiedeva ad un giudice inglese di dichiarare la sentenza di Saint Vincent esecutiva in Inghilterra. Così come dinanzi al giudice italiano, il signor Fulvio Bracco e la Bracco SpA obiettavano che la Owens Bank aveva ottenuto la sentenza, la cui esecuzione si richiedeva, in modo fraudolento. Richiamandosi agli artt. 21 e 22 della Convenzione di Bruxelles essi chiedevano inoltre al giudice inglese di dichiarare il difetto di giurisdizione o di sospendere il procedimento fintantoché non fosse giunto a termine il procedimento di exequatur italiano.
punto 7
A sostegno della propria domanda gli interessati argomentavano che il punto se la parte attrice avesse ottenuto la sentenza di Saint Vincent in modo fraudolento doveva essere preso in esame sia nell'ambito del procedimento di exequatur inglese sia in quello del procedimento di exequatur italiano.
punto 8
Ritenendo che la controversia prospettasse problemi di interpretazione della Convenzione, la House of Lords, adita in ultimo grado, decideva di sospendere il procedimento fintantoché la Corte non si fosse pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni: «1) Se la Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (la Convenzione del 1968), sia applicabile a procedimenti o a questioni che sorgano nell'ambito di procedimenti promossi in Stati contraenti in ordine al riconoscimento ed all'esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale pronunciate in Stati non aderenti alla Convenzione. 2) Se gli artt. 21, 22, e 23 della Convenzione del 1968 si applichino congiuntamente o singolarmente a procedimenti o a questioni che sorgano nell'ambito di procedimenti promossi dinanzi ai giudici di più di uno Stato contraente, al fine di ottenere l'esecuzione di una sentenza emanata in uno Stato non aderente alla Convenzione. 3) Qualora un giudice di uno Stato contraente possa sospendere il procedimento a norma della Convenzione del 1968 per motivi di litispendenza, quali siano i principi di diritto comunitario che un giudice nazionale deve applicare per stabilire se occorra procedere alla sospensione del giudizio dinanzi al giudice nazionale successivamente adito».

Sentenza › Sulle questioni prima e seconda

punto 9
Poiché le prime due questioni sono strettamente collegate, occorre esaminarle congiuntamente.
punto 10
Prima di risolverle, è necessario illustrare la natura del procedimento instaurato nella causa principale.
punto 11
Come ha precisato l'avvocato generale ai paragrafi 7 e 8 delle sue conclusioni, il diritto inglese prevede vari modi per far riconoscere ed eseguire decisioni giudiziarie emanate all'estero. Nel caso di specie, il procedimento seguito consiste nel far registrare la sentenza straniera, conformemente al disposto della section 9 dell'Administration of Justice Act 1920, per poterla eseguire allo stesso titolo e in base alle stesse modalità di una decisione pronunciata da un giudice inglese.
punto 12
In forza delle suddette disposizioni la registrazione resta esclusa quando la decisione in questione sia stata ottenuta in modo fraudolento ovvero quando, per motivi di ordine pubblico, il giudice inglese non avrebbe potuto accogliere la domanda in via principale. Anche se venga registrata, una decisione di questo tipo è assoggettabile a gravame. Il giudice adito può in tal caso disporre che il punto venga risolto in esito ad un giudizio in contraddittorio tra le parti.
punto 13
Le prime due questioni deferite alla Corte sono state quindi poste nell'ambito di un procedimento diretto a creare, in uno degli Stati aderenti alla Convenzione (in prosieguo: lo «Stato contraente»), le condizioni per l'esecuzione forzata di una decisione giudiziaria in materia civile e commerciale pronunciata in uno Stato non contraente (in prosieguo: lo «Stato terzo»).
punto 14
E alla luce di un tale procedimento che il giudice di rinvio chiede se la Convenzione, e in particolare gli artt. 21, 22 e 23 della medesima, siano applicabili a procedimenti o a questioni che sorgano nell'ambito di procedimenti promossi in Stati contraenti in ordine al riconoscimento ed all'esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale pronunciate in Stati terzi.
punto 15
Nelle loro osservazioni, il signor Fulvio Bracco e la Bracco SpA sostengono che simili procedimenti, essendo riconducibili alla materia civile e commerciale quale è definita all'art. 1 della Convenzione, rientrano nella sfera d'applicazione della Convenzione.
punto 16
Questa tesi non può essere condivisa.
punto 17
Innanzitutto, risulta dal testo stesso degli artt. 26 e 31 della Convenzione, i quali debbono essere letti in combinato con l'art. 25 della medesima, che i procedimenti di cui al titolo III della Convenzione, concernente il riconoscimento e l'esecuzione, trovano applicazione solo in ipotesi di decisioni emanate da un giudice di uno Stato contraente.
punto 18
Infatti, gli artt. 26 e 31 menzionano unicamente «le decisioni rese in uno Stato contraente». Quanto all'art. 25, esso prevede che costituisce decisione ai sensi della Convenzione qualsiasi decisione emanata da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, qualunque ne sia la qualificazione giuridica.
punto 19
Quanto alle norme sulla competenza contenute nel titolo II della Convenzione, occorre poi rilevare che, ai termini del suo preambolo, la Convenzione intende attuare le disposizioni dell'art. 220 del Trattato CEE, in forza del quale gli Stati membri della Comunità si sono impegnati a garantire la semplificazione delle formalità alle quali sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie.
punto 20
D'altro canto occorre rilevare che tra gli obiettivi della Convenzione figura, sempre alla stregua del suo preambolo, il potenziamento nella Comunità della tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio.
punto 21
A questo riguardo la relazione degli esperti, redatta in sede di elaborazione della Convenzione (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 15), sottolinea che «la Convenzione, stabilendo norme di competenza comuni, si propone (...) il fine di attuare (...) nel campo che è chiamata a disciplinare, un vero ordinamento giuridico, dal quale deve derivare la massima sicurezza. In tale ordine di idee, la codificazione delle norme di competenza contenute nel titolo II definisce quale è, tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, il giudice maggiormente qualificato dal punto di vista territoriale a conoscere di una controversia (...)».
punto 22
A tal fine, il titolo II della Convenzione detta un determinato numero di norme sulla giurisdizione le quali, dopo aver sancito il principio secondo cui le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute davanti ai giudici di questo Stato, elencano in modo tassativo i casi in cui questa regola non è applicabile.
punto 23
Orbene, è giocoforza constatare che le norme del titolo II della Convenzione non stabiliscono alcun foro per i procedimenti relativi al riconoscimento ed all'esecuzione di sentenze emanate in uno Stato terzo.
punto 24
Contrariamente a quanto sostengono gli interessati, l'art. 16, n. 5, che prevede, in materia di esecuzione delle sentenze, la giurisdizione esclusiva dei giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione, deve infatti essere inteso alla luce dell'art. 25, il quale, come si ricorderà, è applicabile alle sole decisioni emanate da un giudice di uno Stato contraente.
punto 25
Se ne deve pertanto concludere che la Convenzione non si applica ai procedimenti intesi a dichiarare esecutive sentenze in materia civile e commerciale pronunciate in uno Stato terzo.
punto 26
Il signor Fulvio Bracco e la Bracco SpA assumono che una distinzione dovrebbe quantomeno operarsi tra un ordine di exequatur semplice e una decisione di un giudice di uno Stato contraente che statuisca su una questione sorta nel corso di un procedimento di exequatur di una sentenza emanata in uno Stato terzo, come la questione se la controversa sentenza sia stata ottenuta in modo fraudolento. Le decisioni di questo secondo tipo sarebbero autonome rispetto al procedimento di exequatur e dovrebbero essere riconosciute negli Stati contraenti in forza dell'art. 26 della Convenzione.
punto 27
A parere degli interessati, questa interpretazione discende dai principi e dagli obiettivi del Trattato CEE e della Convenzione quali sono stati messi in luce dalla giurisprudenza della Corte. Talché sarebbe nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia evitare i procedimenti paralleli dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti e i conflitti di decisioni che potrebbero scaturirne, ed escludere nel contempo, in tutta la misura del possibile, il rifiuto di uno Stato contraente di riconoscere una sentenza emanata in un altro Stato contraente in conseguenza della sua incompatibilità con una decisione tra le stesse parti nello Stato richiesto. Il signor Fulvio Bracco e la Bracco SpA si richiamano al riguardo alle sentenze 8 dicembre 1987, causa 144/86, Gubisch Maschinenfabrik (Racc. pag. 4861), 11 gennaio 1990, causa y, e 27 giugno 1991, causa C-351/89, Overseas Union Insurance e a. (Racc. pag. I-3317).
punto 28
Una simile interpretazione non può essere accolta.
punto 29
Invero, si deve anzitutto rilevare che la decisione emanata da un giudice di uno Stato contraente in merito ad una questione sorta nel corso di un procedimento di exequatur di una sentenza pronunciata in uno Stato terzo, questione che formerebbe oggetto di un giudizio in contraddittorio tra le parti, mira in sostanza ad accertare se, in forza del diritto dello Stato richiesto o, se del caso, delle norme pattizie applicabili ai rapporti tra questo Stato e Stati terzi, sussista un motivo per rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza in questione, e che questa decisione non è autonoma rispetto al riconoscimento ed all'esecuzione.
punto 30
Va poi osservato che, ai sensi degli artt. 27 e 28 della Convenzione, in combinato con l'art. 34 della medesima, il punto se, nell'ipotesi di decisioni giudiziarie emanate in un altro Stato contraente, un tale motivo sussista inerisce al procedimento di riconoscimento e di esecuzione di queste decisioni.
punto 31
Orbene, nulla consente di ritenere che la situazione sia diversa quando la stessa questione sorga nell'ambito di un procedimento relativo al riconoscimento ed all'esecuzione di sentenze emanate in uno Stato terzo.
punto 32
Al contrario, il principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi della Convenzione (v. sentenza 4 marzo 1982, causa 38/81, Effer, Race, pag. 825, punto 6), osta a che venga introdotta una distinzione come quella prospettata dal signor Fulvio Bracco e dalla Bracco SpA.
punto 33
Infatti, le norme procedurali alle quali sono assoggettati il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emanate in uno Stato terzo differiscono a seconda dello Stato contraente nel quale il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti.
punto 34
Infine, risulta dalla sentenza 25 luglio 1991, causa C-190/89, Rich (Race. pag. I-3855, punto 26), che, se in virtù del suo oggetto una controversia è esclusa dall'ambito di applicazione della Convenzione, l'esistenza di una questione preliminare, su cui il giudice deve pronunciarsi per risolvere tale controversia, non può, indipendentemente dal contenuto di tale questione, giustificare l'applicazione della Convenzione.
punto 35
II signor Fulvio Bracco e la Bracco SpA argomentano infine che, quand'anche la giurisdizione dei giudici aditi non risulti dalle norme della Convenzione, si evince in particolare dalla citata sentenza Overseas Union Insurance e a. che gli artt. 21, 22 e 23 della Convenzione trovano applicazione, anche se la giurisdizione dei giudici aditi non discende da norme della Convenzione, bensì da quelle del diritto nazionale applicabile.
punto 36
A questa tesi è sufficiente obiettare che la sentenza de qua si riferiva ad un procedimento che, a differenza di quello sul quale verte la lite in esame, era, in virtù del suo oggetto, riferibile alla sfera d'applicazione della Convenzione.
punto 37
Le prime due questioni vanno pertanto risolte nel senso che la Convenzione, in particolare agli artt. 21, 22 e 23, non è applicabile a procedimenti o a questioni che sorgano nell'ambito di procedimenti promossi in Stati contraenti in ordine al riconoscimento ed all'esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale emanate in Stati terzi.

Sentenza › Sulla terza questione

punto 38
Alla luce della soluzione adottata per le prime due questioni, non è necessario risolvere la terza questione.

Sentenza › Sulle spese

punto 39
Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla House of Lords con ordinanza 1o aprile 1992, dichiara: La Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in particolare agli artt. 21, 22 e 23, non è applicabile a procedimenti o a questioni che sorgano nell'ambito di procedimenti promossi in Stati contraenti in ordine al riconoscimento ed all'esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale emanate in Stati terzi.

Firme

Mancini Diez de Velasco Kakouris Schockweiler Kapteyn Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 gennaio 1994. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente della Sesta Sezione G.F. Mancini

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