Sez. 3, Sentenza n. 3021 del 11/02/2014 (Rv. 629958 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danno contrattuale e danno extracontrattuale - Concorso - Ammissibilità - Condizioni - Lesioni di diritti assoluti, sorti al di fuori del contratto - Fattispecie in tema di vendita di animale domestico.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'inadempimento del venditore può far sorgere una responsabilità anche extracontrattuale ove siano stati lesi interessi del compratore che, essendo sorti fuori dal contratto, abbiano consistenza di diritti assoluti, mentre, qualora il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale. (Nella specie, l'acquirente lamentava essergli stato venduto un cane senza "pedigree"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'esistenza della responsabilità extracontrattuale trattandosi di posizioni di interesse tutte riconducibili al contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)