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Sez. 2, Sentenza n. 24169 del 16/05/2003 Cc. (dep. 03/06/2003) Rv. 225454 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore di fatto - Motivo non introducibile nel primo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. - Prospettazione come errore di fatto - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225454-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE

È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 bis cod.proc.pen., con il quale si prospetti - sotto le apparenze di una censura rivolta avverso la sentenza della Corte di Cassazione - la critica per un asserito travisamento del fatto compiuto dal giudice di merito, censura già contenuta nel ricorso originario e dichiarata inammissibile dalla Corte per congruità della motivazione, immune da vizi logici, della sentenza di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)