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Sez. U, Sentenza n. 741 del 15/01/2020 (Rv. 656792 - 05)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Comportamenti abitualmente e gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati - Funzionalità della scorrettezza - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656792-05

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

La previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - la quale dà rilievo come illecito disciplinare ai "comportamenti abitualmente e gravemente scorretti" anche quando tenuti nei confronti di "altri magistrati" - deve essere interpretata nel senso che tali comportamenti non debbono necessariamente essere frutto del concreto esercizio della giurisdizione ma possono investire anche i rapporti che si instaurano con altri magistrati in ragione della funzione che l'incolpato svolge proprio in quanto tale. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che costituiscono violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio propri del magistrato, sì da rientrare della fattispecie disciplinare di cui al citato art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, le condotte volte a screditare, o valorizzare, colleghi, anche al fine di interferire con l'attività del Consiglio Superiore della Magistratura).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)