Sez. 1, Sentenza n. 5398 del 13/03/2000 Ud. (dep. 08/05/2000) Rv. 216225 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Derubricazione della originaria imputazione non oblabile in un reato che consente l'oblazione - Nuova disciplina dettata dal comma 7 dell'art.162-bis cod.pen. - Procedimenti in corso - Applicazione del principio "tempus regit actum" - Sussistenza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE
A seguito della modifica, introdotta con l'art.9 della legge 16 dicembre 1999, n.479, dell'art.162-bis cod.pen., è ora possibile rimettere l'imputato in termini per chiedere l'oblazione in ipotesi di derubricazione del reato, essendo stato aggiunto a tale articolo il comma settimo, il quale prevede che, "in caso di modifica della originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita". Tale disposizione, peraltro, è assoggettata al generale principio "tempus regit actum", sicché la stessa non può trovare applicazione ove la fattispecie sia stata già definita con sentenza intervenuta prima della entrata in vigore della norma stessa. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la applicabilità della nuova disciplina, in quanto entrata in vigore dopo la emanazione della sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis com. 7, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)