Sez. 3, Sentenza n. 709 del 12/03/1971 (Rv. 350496 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DEL COMMITTENTE - VERSO I TERZI IN CONCORSO CON QUELLA DELL'APPALTATORE - CULPA IN ELIGENDO - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - REQUISITI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DEL COMMITTENTE - VERSO I TERZI IN CONCORSO CON QUELLA DELL'APPALTATORE - CULPA IN ELIGENDO - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - REQUISITI.*
Perche l'appaltante possa rispondere con l'appaltatore dei danni cagionati a terzi occorre che la culpa in eligendo sussista al momento della conclusione del contratto di appalto, nel senso che la inadeguatezza dei mezzi e la disorganizzazione dell'impresa appaltatrice siano preesistenti alla esecuzione del lavoro determinante l'evento lesivo e siano conosciute o conoscibili, con criterio di normale prudenza, dall'appaltante prima dell'affidamento dell'opera in appalto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)