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Sez. L, Sentenza n. 13959 del 23/10/2000 (Rv. 541159 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Violazione articolo 7 legge n.300/70 - Nullità del licenziamento - Esclusione - Annullabilità - Sussistenza - Azione di impugnazione - Prescrizione quinquennale.
Stato
decisa il 2000-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541159-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

La violazione dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970 non dà luogo a nullità del recesso ma lo rende ingiustificato; la medesima deve essere pertanto ricondotta alla previsione di annullabilità di cui all'articolo 18, primo comma della legge cit. e l'azione di impugnazione è soggetta alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 1442, primo comma cod.civ..

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1442

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)