DIRETTIVA 97/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori
Testo in vigore al
Art. 5
1. Se un'impresa d'investimento tenuta ad aderire ad un sistema di indennizzo in forza dell'articolo 2, paragrafo 1 non adempie gli obblighi derivanti dall'adesione a tale sistema di indennizzo degli investitori, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione sono informate dell'inadempimento e, in cooperazione con il sistema di indennizzo, adottano tutte le misure necessarie, ivi comprese delle sanzioni, al fine di garantire che l'impresa di investimento adempia i suoi obblighi.
2. Qualora, nonostante tali misure, l'impresa d'investimento non adempia i suoi obblighi, il sistema può, ove la legislazione nazionale consenta l'esclusione di un membro e con l'espresso consenso delle autorità competenti, notificare l'intenzione di escludere l'impresa d'investimento dal sistema, con un preavviso non inferiore a dodici mesi. Il sistema continuerà ad assicurare la copertura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma per le operazioni d'investimento effettuate durante tale periodo. Qualora, alla scadenza del periodo di preavviso, l'impresa d'investimento non abbia adempiuto i suoi obblighi, il sistema di indennizzo può, previo espresso consenso delle autorità competenti, procedere all'esclusione della stessa.
3. Se la legislazione nazionale lo consente e con l'espresso consenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, un'impresa d'investimento esclusa da un sistema di indennizzo degli investitori può continuare a offrire i suoi servizi d'investimento qualora, prima dell'esclusione, abbia previsto altri meccanismi di indennizzo che assicurino agli investitori una copertura quanto meno equivalente a quella offerta dal sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto e abbiano caratteristiche analoghe a quelle di tale sistema.
4. Qualora un'impresa d'investimento di cui si proponga l'esclusione ai sensi del paragrafo 2 non sia in grado di prevedere altri meccanismi di indennizzo che presentino i requisiti di cui al paragrafo 3, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione procedono alla sua immediata revoca.
Art. 6
La copertura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma continua ad essere assicurata, dopo la revoca dell'autorizzazione dell'impresa di investimento, per le operazioni d'investimento effettuate fino al momento di tale revoca.
Art. 7
1.
I sistemi d'indennizzo degli investitori, istituiti e ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, tutelano anche gli investitori delle succursali costituite dalle imprese d'investimento in altri Stati membri.
Sino al 31 dicembre 1999, né il livello né la portata, ivi compresa la percentuale, della copertura prevista possono eccedere il livello e la portata massimi della copertura offerta dal corrispondente sistema d'indennizzo dello Stato membro ospitante nel suo territorio. Prima di tale data, la Commissione redige una relazione sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente comma e dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 94/19/CE, e valuta l'opportunità di mantenere tali disposizioni. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso, una proposta di direttiva volta a prorogarne la validità.
Qualora il livello e/o la portata, ivi compresa la percentuale, della copertura offerta dal sistema d'indennizzo degli investitori dello Stato membro ospitante superino il livello e/o la portata della copertura offerta nello Stato membro in cui l'impresa d'investimento è autorizzata, lo Stato membro ospitante provvede affinché vi sia, nel suo territorio, un sistema d'indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto, cui possa volontariamente aderire una succursale, al fine di completare la copertura già offerta agli investitori in virtù della sua appartenenza al sistema dello Stato membro d'origine.
Il sistema cui la succursale aderirà deve coprire la categoria di imprese cui essa appartiene ovvero quella più similare nello Stato membro ospitante.
Gli Stati membri provvedono affinché siano previsti in ogni sistema d'indennizzo degli investitori requisiti oggettivi e di applicazione generale per l'adesione di tali succursali. L'ammissione è subordinata all'osservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza al sistema, ivi compreso, in particolare, il pagamento di tutti i contributi e altri oneri. Nell'applicazione della disposizione di cui al presente paragrafo gli Stati membri si conformano ai principi informatori di cui all'allegato II.
2.
Se una succursale che ha esercitato la facoltà di adesione volontaria ad un sistema d'indennizzo degli investitori ai sensi del paragrafo 1 non adempie gli obblighi derivanti dall'adesione medesima, ne sono informate le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione le quali, in cooperazione con il sistema di indennizzo, adottano tutte le misure appropriate per assicurare il rispetto degli obblighi anzidetti.
Qualora tali misure non consentano di assicurare il rispetto da parte della succursale degli obblighi di cui al presente articolo e, previo congruo preavviso di durata comunque non inferiore a dodici mesi, il sistema d'indennizzo può, con il consenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, escludere la succursale. Le operazioni d'investimento effettuate anteriormente alla data dell'esclusione rimangono coperte dopo tale data dal sistema d'indennizzo al quale la succursale ha volontariamente aderito. Gli investitori sono informati del ritiro della copertura complementare e della data di decorrenza della sua efficacia.
Art. 8
1.
La copertura di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 si applica all'importo totale dei crediti dell'investitore nei confronti di una medesima impresa d'investimento ai sensi della presente direttiva, qualunque sia il numero dei conti, la valuta e l'ubicazione nella Comunità.
Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che i fondi in valuta diversa da quella degli Stati membri e dall'ecu non siano coperti o lo siano in misura minore. Tale facoltà non si applica agli strumenti.
2.
Nel calcolo della copertura di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 si tiene conto della quota spettante a ciascun investitore in un'operazione congiunta d'investimento.
Salvo specifiche disposizioni, i crediti sono ripartiti tra gli investitori in parti uguali.
Gli Stati membri possono prevedere che i crediti relativi ad un'operazione congiunta d'investimento, di cui siano titolari due o più persone nella qualità di soci di una società, di membri di un'associazione o di qualsiasi gruppo di natura analoga privi di personalità giuridica, possano essere riuniti e trattati come se derivassero da un investimento effettuato da un unico investitore ai fini del calcolo dei limiti previsti all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4.
3.
Qualora l'investitore non sia titolare del diritto sui fondi o sui titoli detenuti riceve l'indennizzo il titolare del diritto, purché esso sia stato identificato o sia identificabile prima della data della constatazione o della decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
Nel caso di una pluralità di aventi diritto, si prende in considerazione ai fini del calcolo dei limiti previsti all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 la quota spettante a ciascuno di essi in virtù delle disposizioni che disciplinano la gestione dei fondi o dei titoli.
La presente disposizione non si applica agli organismi di investimento collettivo.
Art. 9
1.
Il sistema d'indennizzo prende opportune misure per informare gli investitori della constatazione o della decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, qualora si debba procedere ad un indennizzo, affinché ciò avvenga al più presto. Esso può stabilire un termine entro il quale gli investitori sono tenuti a presentare le loro domande. Il termine non può essere inferiore a cinque mesi a decorrere dalla data della constatazione o della decisione, ovvero dalla data in cui la constatazione o la decisione sono state rese pubbliche.
Il sistema d'indennizzo non può, tuttavia, opporre la scadenza di tale termine per negare il beneficio della copertura ad un investitore che non abbia potuto far valere tempestivamente il suo diritto all'indennizzo.
2.
Il sistema deve essere in grado di rimborsare i crediti degli investitori quanto prima e al più tardi entro tre mesi dopo che ne sono stati accertati l'ammissibilità e l'ammontare.
In circostanze del tutto eccezionali e in casi specifici il sistema di indennizzo può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a tre mesi.
3. Nonostante il termine di cui al paragrafo 2, qualora un investitore od altra persona che ha diritti ovvero un interesse relativo a un'operazione d'investimento sia stato accusato di un reato connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE, il sistema d'indennizzo può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza del tribunale.
Art. 10
1.
Gli Stati membri provvedono affinché le imprese d'investimento prendano misure adeguate per fornire agli investitori effettivi e potenziali le informazioni di cui costoro necessitano per individuare il sistema d'indennizzo degli investitori al quale aderiscono l'impresa di investimento e le sue succursali all'interno della Comunità o qualsiasi altro meccanismo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, o dall'articolo 5, paragrafo 3. Gli investitori sono informati sulle disposizioni del sistema d'indennizzo degli investitori o su qualsiasi altro meccanismo applicabile, in particolare sull'importo e sulla portata della copertura offerta dal sistema stesso, nonché sulle norme eventualmente stabilite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3. Tali informazioni sono formulate in modo facilmente comprensibile.
Sono inoltre fornite, su semplice richiesta, informazioni sulle condizioni cui è soggetto l'indennizzo e sulla formalità da espletare per ottenerlo.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la succursale è stabilita.
3. Gli Stati membri stabiliscono regole che limitano l'uso, a scopo di pubblicità, delle informazioni di cui al paragrafo 1 per evitare che ciò comprometta la stabilità del sistema finanziario o la fiducia degli investitori. In particolare, gli Stati membri possono limitare tale pubblicità alla semplice menzione del sistema cui aderisce un'impresa d'investimento.
Art. 11
1. Gli Stati membri verificano che le succursali create da imprese d'investimento con sede sociale al di fuori della Comunità fruiscono di una copertura equivalente a quella prevista nella presente direttiva. Gli Stati membri possono stabilire, in difetto di tale copertura equivalente e fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 93/22/CEE, che le succursali create da imprese d'investimento con sede sociale al di fuori della Comunità aderiscano a un sistema d'indennizzo degli investitori esistente nel loro territorio.
2. Gli investitori effettivi e potenziali di succursali create dalle imprese d'investimento con sede sociale al di fuori della Comunità ricevono da tali imprese tutte le informazioni pertinenti sulle disposizioni in materia d'indennizzo che si applicano ai loro investimenti.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la succursale è stabilita e formulate in modo chiaro e comprensibile.
Art. 12
Fatto salvo qualsiasi altro diritto che la legislazione nazionale possa attribuire agli investitori, i sistemi d'indennizzo che effettuano dei pagamenti a titolo di indennizzo degli investitori hanno diritto di surrogarsi nei diritti degli investitori nelle procedure di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari al pagamento effettuato dai sistemi stessi.
Art. 13
Gli Stati membri provvedono affinché il diritto all'indennizzo dell'investitore sia suscettibile di ricorso dell'investitore contro il sistema di indennizzo.
Art. 14
Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata, se del caso, di proposte di modifica.
Art. 15
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 26 settembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 16
L'articolo 12 della direttiva 93/22/CEE è abrogato alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1.
Art. 17
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 18
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1997. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente M. DE BOER (3) Parere espresso il 28 luglio 1995. (4) Parere del Parlamento europeo del 19 aprile 1994 (GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 85), posizione comune del Consiglio del 23 ottobre 1995 (GU n. C 320 del 30. 11. 1995, pag. 9), e decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 1996 (GU n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 28). Decisione del Consiglio del 17 febbraio 1997 e decisione del Parlamento europeo del 19 febbraio 1997 (GU n. C 85 del 17. 3. 1997). (7) Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1). (8) Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/30/CEE (GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).