REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Testo in vigore al
Art. 28
Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza
1. ll titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, posto che, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18 e all'allegato V, egli avesse diritto a dette prestazioni se risiedesse nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono erogate per conto dell'istituzione di cui al paragrafo 2, dalla istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'onere delle prestazioni in natura incombe all'istituzione determinata secondo le regole seguenti:
a) se il titolare ha diritto alle prestazioni in questione secondo la legislazione di un solo Stato membro, l'onere incombe all'istituzione competente di questo Stato;
b) se il titolare ha diritto a tali prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, l'onere incombe all'istituzione competente dello Stato membro sotto la cui legislazione il titolare ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione; qualora l'applicazione di questa regola abbia l'effetto di attribuire l'onere delle prestazioni a più istituzioni, l'onere incombe all'istituzione cui il titolare è stato iscritto da ultimo.
Art. 29
Residenza dei familiari in uno Stato diverso da quello ove risiede il titolare - Trasferimento della residenza nello Stato ove risiede il titolare
1. I familiari del titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni in natura come se il titolare risiedesse nello stesso territorio in cui essi risiedono, a condizione che egli abbia diritto a tali prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro. Queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari secondo le disposizioni della legislazione che tale istituzione applica a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare.
2. I familiari di cui al paragrafo 1 che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato membro ove risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legilazione di questo Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità, prima del trasferimento della propria residenza.
Art. 30
Prestazioni in natura di notevole importanza
Le disposizioni dell'articolo 24 si applicano per analogia ai titolari di pensioni o di rendite.
Art. 31
Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato diverso da quello in cui hanno la loro residenza
Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione di uno di questi Stati, come pure i suoi familiari, beneficiano di tali prestazioni durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono. Tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo della dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare.
Art. 32
Disposizioni particolari relative all'assunzione dell'onere delle prestazioni erogate agli ex lavoratori frontalieri, ai familiari o ai superstiti
L'onere delle prestazioni in natura erogate al titolare di cui all'articolo 27, ex lavoratore frontaliero o superstite di un lavoratore frontaliero, nonché ai suoi familiari ai sensi degli articoli 27 o 31, è ripartito per metà fra l'istituzione del luogo di residenza del titolare e l'istituzione cui egli è stato iscritto da ultimo, purché abbia avuto la qualifica di lavoratore frontaliero duranti i tre mesi immediatamente precedenti la data di decorrenza della pensione o rendita o la data del suo decesso.
Art. 33
Contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite
L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni in natura, è autorizzata ad operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni in natura ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro.
Art. 34
Disposizione generale
Le disposizioni degli articoli da 27 a 33 non sono applicabili al titolare di una pensione o rendita né ai suoi familiari che hanno diritto alle prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro in quanto svolgono un'attività professionale. In tal caso, l'interessato è considerato lavoratore o familiare di un lavoratore ai fini dell'applicazione del presente capitolo.
Sezione 6. Disposizioni varie
Art. 35
Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel paese di residenza o di dimore - Affezione preesistente - Durata massima della concessione delle prestazioni
1. Se la legislazione del paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicurazione malattia o maternità, le disposizioni applicabili ai sensi degli articoli 19, 21, paragrafo 1, 22, 25, 26, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 1, o 31 sono quelle del regime cui sono soggetti i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere o, delle imprese assimilate, a questa categoria di lavoratori e ai loro familiari si applicano le disposizioni di tale regime speciale se l'istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale si rivolgono è competente per l'applicazione di questo regime.
2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'erogazione delle prestazioni ad una condizione relativa all'origine dell'affezione, questa condizione non è opponibile né ai lavoratori né ai loro familiari cui il presente regolamento è applicabile, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono.
3. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tener conto eventualmente del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dalla istituzione di un altro Stato membro per lo stesso evento di malattia o di maternità.
Sezione 7. Rimborso tra istituzioni
Art. 36
1. Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborso integrale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 32.
2.
I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 97 o previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute oppure su base forfettaria.
In quest'ultimo caso gli importi devono essere tali da assicurare un rimborso che s'avvicini il più possibile alle spese effettive.
3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.
Capo 2. Invalidità
Sezione 1
Art. 37
Disposizioni generali
1. Il lavoratore che sia stato soggetto successivamente od alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri ed abbia compiuto i periodi di assicurazione esclusivamente sotto legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni d'invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, beneficia delle prestazioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 39. Tale articolo non riguarda le maggiorazioni o i supplementi di pensione per i figli, che sono concessi conformemente alle disposizioni del capitolo 8.
2. L'allegato III menziona per ogni Stato membro interessato le legislazioni in vigore sul suo territorio che sono del tipo di cui al paragrafo 1.
Art. 38
Totalizzazione dei periodi di assicurazione
1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di qualunque altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.
2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta a un regime speciale o eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri non sono presi in considerazione per la concessione di tali prestazioni se non quando essi siano stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione o eventualmente nella stessa occupazione se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione per la concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impegati, secondo il caso.
Art. 39
Liquidazione delle prestazioni
1. L'istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al lavoro seguita da invalidità, determina, secondo le disposizioni di tale legislazione, se l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 38.
2. L'interessato che soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, ottiene le prestazioni esclusivamente da detta istituzione, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.
3. L'interessato che non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1 beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto secondo la legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto eventualmente della disposizioni dell'articolo 38.
4. Se la legislazione applicabile conformemente ai paragrafi 2 o 3 prevede che l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto di familiari diversi dai figli, l'istituzione competente prende in considerazione anche i familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero nel territorio dello Stato competente.
Sezione 2
Art. 40
Disposizioni generali
1. Il lavoratore che sia stato soggetto successivamente o alternativamente allo legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia del tipo previsto dall'articolo 37, paragrafo 1, beneficia delle prestazioni conformemente alle disposizioni del capitolo 3, che sono applicabili per analogia, tenuto conto di quanto disposto al paragrafo 3.
2. Tuttavia, l'interessato che è colpito da una incapacità al lavoro seguita da invalidità quando è soggetto ad una legislazione indicata nell'allegato III, beneficia delle prestazioni conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, alla duplice condizione:
— che egli soddisfi alle condizioni prescritte da questa o da altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 38, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni non indicate nell'allegato III, e
— che egli non soddisfi alle condizioni richieste per acquisire il diritto a prestazioni in base ad una legislazione non indicata nell'allegato III.
3. La decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa lo stato d'invalidità del richiedente s'impone all'istituzione di ogni altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative allo stato d'invalidità fra le legislazioni di questi Stati sia riconosciuta nell'allegato IV.
Sezione 3. Aggravamento dell'invalidità
Art. 41
1. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore beneficia di prestazioni secondo la legislazione di un solo Stato membro, sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non è stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a concedere le prestazioni, tenuto conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica;
b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, è stato soggetto alla legislazione di uno, o più altri Stati membri, le prestazioni gli vengono corrisposte, tenuto conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, o all'articolo 40, paragrafi 1 o 2, secondo il caso;
c) se l'importo totale della prestazione o delle prestazioni dovute conformemente a quanto disposto alla lettera b) è inferiore all'importo della prestazione di cui l'interessato beneficiava a carico dell'istituzione precedentemente debitrice, quest'ultima è tenuta a corrispondergli un complemento pari alla differenza tra detti importi;
d) se, nel caso di cui alla lettera b), l'istituzione competente per l'incapacità iniziale è un'istituzione olandese e se:
i) l'affezione che ha provocato l'aggravamento è identica a quella che ha dato luogo alla concessione di prestazioni in base alla legislazione olandese,
ii) detta affezione è una malattia professionale ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale l'interessato era soggetto da ultimo e dà diritto al pagamento del supplemento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), e
iii) la legislazione alla quale o le legislazioni alle quali l'interessato è stato soggetto da quando beneficia delle prestazioni è una legislazione o sono legislazioni contemplate nell'allegato III,
e) se, nel caso di cui alla lettera b), l'interessato non ha diritto a prestazioni a carico dell'istituzione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad accordare le prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, tenuto conto dell'aggravamento ed eventualmente di quanto disposto all'articolo 38.
l'istituzione olandese continua ad erogare la prestazione iniziale dopo l'aggravamento e la prestazione dovuta secondo la legislazione dell'ultimo Stato membro alla quale l'interessato è stato soggetto è ridotta dell'importo della prestazione olandese;
2. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore beneficia di prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, le prestazioni gli vengono accordate, tenuto conto dell'aggravamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 1.
Sezione 4. Ripresa dell'erogazione delle prestazioni dopo sospensione o soppressione - Trasformazione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia
Art. 42
Determinazione dell'istituzione debitrice in caso di ripresa dell'erogazione delle prestazioni d'invalidità
1. Se, dopo la sospensione delle prestazioni, deve esserne ripresa l'erogazione, ad essa provvedono l'istituzione o le istituzioni che erano debitrici prestazioni al momento della sospensione, salvo quanto disposto all'articolo 43.
2. Se, dopo la soppressione delle prestazioni, lo stato dell'interessato giustifica la concessione di nuove prestazioni, queste gli vengono erogate conformemente alle disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, o dell'articolo 40, paragrafi 1 o 2, secondo il caso.
Art. 43
Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia
1. Le prestazioni d'invalidità sono trasformate, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono state concesse e conformemente alle disposizioni del capitolo 3.
2. Ogni istituzione di uno Stato membro debitrice di prestazioni d'invalidità continua ad erogare al beneficiario di prestazioni di invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni in vecchiaia secondo la legislazione di altri Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49, le prestazioni d'invalidità cui egli ha diritto, secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui le disposizioni del paragrafo 1 diventano applicabili nei confronti di questa istituzione.
3. Tuttavia se, nel caso previsto dal paragrafo 2, le prestazioni d'invalidità sono state concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, l'istituzione che rimane debitrice di queste prestazioni può applicare le disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), come se il beneficiario di tali prestazioni soddisfacesse alle condizioni prescritte dalla legislazione dello Stato membro interessato per aver diritto alle prestazioni di vecchiaia, sostituendo all'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), l'importo delle prestazioni d'invalidità dovute da tale istituzione.
Capo 3. Vecchiaia e morte (pensioni)
Art. 44
Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri
1. I diritti a prestazioni di un lavoratore che è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri, o dei suoi superstiti, sono determinate in conformità delle disposizioni del presente capitolo.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 49, si deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a tutte le legislazioni alle quali il lavoratore è stato soggetto, non appena l'interessato ha presentato una domanda di liquidazione. Si può derogare a tale norma se l'interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che fossero acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri, e sempreché i periodi compiuti sotto questa o queste legislazioni non siano computati per l'acquisizione del diritto a prestazioni in un altro Stato membro.
3. Il presente capitolo non concerne né le maggiorazioni o i supplementi di pensione per figli, né le pensioni per orfani accordate conformemente alle disposizioni del capitolo 8.
Art. 45
Presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazione alle quali il lavoratore è stato soggetto ai fini dell'aquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni
1. L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.
2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale od eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono computati, ai fini della concessione di tali prestazioni, soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa professione od eventualmente nella stessa occupazione. Se, tenendo conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa alle condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai od agli impiegati, secondo il caso.
3. Se la legislazione di uno Stato membro, che subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a questa legislazione al momento in cui il rischio si avvera, non esige nessuna durata di assicurazione per l'acquisizione del diritto e per il calcolo delle prestazioni, il lavoratore che abbia cessato di essere soggetto a tale legislazione è considerato esservi ancora sottoposto al momento in cui si avvera il rischio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capitolo, se a tale momento esso è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro o, altrimenti, se può far valere dei diritti a prestazioni in base alla legislazione di un altro Stato membro. Quest'ultima condizione è tuttavia ritenuta soddisfatta nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 1.
Art. 46
Liquidazione delle prestazioni
1.
L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto e alle cui condizioni egli soddisfa per l'acquisizione del diritto alle prestazioni senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'articolo 45, determina, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, l'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione da prendere in considerazione in base a detta legislazione.
Tale istituzione procede anche al calcolo dell'importo della prestazione che sarebbe ottenuto applicando le regole di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). Si prende in considerazione solo l'importo più elevato.
2. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto applica le seguenti norme se le condizioni richieste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni non sono soddisfatte che tenuto conto di quanto disposto all'articolo 45:
a) L'istituzione calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali egli è stato soggetto fossero stati compiuti nello Stato in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;
b) l'istituzione stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati;
c) se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti prima dell'avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione, è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di tali Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato, per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, prende in considerazione detta durata massima anziché la durata totale dei periodi suddetti; tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di un importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica;
d) per l'applicazione delle norme di calcolo di cui al presente paragrafo, le modalità di computo dei periodi che si sovrappongono sono fissate nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 97.
3.
L'interessato ha diritto, entro il limite più elevato degli importi teorici delle prestazioni calcolate secondo le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), alla somma delle prestazioni calcolate conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2.
Qualora l'importo di cui al precedente comma sia superato, ciascuna istituzione che applichi il paragrafo 1 corregge la sua prestazione di un importo corrispondente al rapporto tra l'importo della prestazione considerata e la somma delle prestazioni determinate secondo le disposizioni del paragrafo 1.
4. Quando in materia di pensioni o rendite d'invalidità, di vecchiaia o di superstite, la somma delle prestazioni dovuta da due o più Stati membri, in applicazione delle disposizioni di una convenzione multilaterale sulla sicurezza sociale di cui all'articolo 6, lettera b), è inferiore alla somma che sarebbe dovuta da tali Stati membri in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, l'interessato beneficia delle disposizioni del presente capitolo.
Art. 47
Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni
1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), si applicano le sequenti regole:
a) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa su una retribuzione media, un contributo medio, una maggiorazione media o sul rapporto già esistente, durante i periodi di assicurazione, tra la retribuzione lorda dell'interessato e la media delle retribuzioni lorde di tutti gli assicurati, esclusi gli apprendisti, determina queste cifre medie o proporzionali in base ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato o alla retribuzione lorda percepita dall'interessato durante questi soli periodi;
b) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull'importo delle retribuzioni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina le retribuzioni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sulla base della media delle retribuzioni, dei contributi o delle maggiorazioni accertata per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica;
c) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa su una retribuzione forfettaria o su un importo forfettario, considera che la retribuzione o l'importo da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri è uguale alla retribuzione forfettaria o all'importo forfettario o, se del caso, alla media delle retribuzioni o degli importi forfettari corrispondenti ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica;
d) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa, per taluni periodi, sull'importo delle retribuzioni e, per altri periodi, su una retribuzione forfettaria o un importo forfettario, prende in considerazione, per i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri, le retribuzioni o gli importi determinati conformemente alle disposizioni della lettera b) o c) oppure la media di queste retribuzioni o di questi importi, secondo il caso; se per tutti i periodi compiuti sotto la legislazione che questa istituzione applica, il calcolo delle prestazioni si basa su una retribuzione forfettaria o su un importo forfettario, essa considera che la retribuzione da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri è uguale alla retribuzione fittizia corrispondente a questa retribuzione o importo forfettario.
2. Le norme della legislazione di uno Stato membro concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni sono applicabili, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di tale Stato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazione di altri Stati membri.
3. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto dell'esistenza dei familiari diversi dai figli, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche i familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente.
Art. 48
Periodi di assicurazione inferiori a un anno
1. Nonostante quanto disposto dall'articolo 46, paragrafo 2, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione, l'istituzione di questo Stato non è tenuta ad accordare prestazioni per tali periodi.
2. L'istituzione competente di ciascuno degli altri Stati membri interessati prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2, escluse le disposizioni della lettera b).
3. Qualora l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 abbia l'effetto di liberare tutte le istituzioni degli Stati interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono concesse esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati le cui condizioni risultino soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti e presi in considerazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, paragrafi 1 e 2, fossero stati compiuti sotto la legislazione di tale Stato.