Sez. 6 - 2, Sentenza n. 7319 del 10/04/2015 (Rv. 635343 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Impugnazione proposta da difensore con procura "ad litem" rilasciata in territorio estero - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore sulla base di una procura "ad litem" rilasciata in territorio estero e dichiarata per tale ragione nulla nel giudizio di merito, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale svolta è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)