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Sez. 6, Sentenza n. 15409 del 10/02/2026 Cc. (dep. 28/04/2026) Rv. 289892-02

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Dati personali - Principio di proporzionalità - Valenza qualitativa - Conseguenze - Bilanciamento fra opposti interessi - Necessità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289892-02

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

In tema di sequestro probatorio, il principio di proporzionalità, cui deve riconoscersi valenza anche qualitativa nel caso in cui il vincolo comporti l'accesso a dati digitali, acquisibili con le moderne tecnologie in modo massivo e indiscriminato, impone la necessaria comparazione tra l'entità della lesione al diritto di riservatezza e la valenza del fine perseguito dall'autorità inquirente, in ossequio ai criteri interpretativi delle garanzie costituzionali quali delineati dalle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché alle corrispondenti garanzie sancite dalla Carta dei diritti fondamentali della medesima istituzione sovranazionale.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Costituzione art. 42, Tratt. Internaz. 07/02/1992 art. 5 com. 4, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 52 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)