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Sez. 1, Sentenza n. 3260 del 29/10/1974 (Rv. 371789 - 01)

TRIBUTI (IN GENERE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - GIUDICATO INTERVENUTO NEI CONFRONTI DI ALCUNI SOLTANTO DEI CONDEBITORI SOLIDALI - OPPONIBILITA AGLI ALTRI DEBITORI - CONDIZIONI - RIFORMA DELLA DECISIONE PER IMPUGNATIVA DA PARTE DI ALCUNI CONDEBITORI - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL CONDEBITORE PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, MA RIMASTO ESTRANEO ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371789-01

TRIBUTI (IN GENERE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - GIUDICATO INTERVENUTO NEI CONFRONTI DI ALCUNI SOLTANTO DEI CONDEBITORI SOLIDALI - OPPONIBILITA AGLI ALTRI DEBITORI - CONDIZIONI - RIFORMA DELLA DECISIONE PER IMPUGNATIVA DA PARTE DI ALCUNI CONDEBITORI - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL CONDEBITORE PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, MA RIMASTO ESTRANEO ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il problema della comunicabilita agli altri condebitori solidali degli effetti del giudicato intervenuto nei confronti di alcuni soltanto di essi si pone, per quanto attiene alle obbligazioni tributarie solidali, negli stessi termini in cui si presenta rispetto alle obbligazioni solidali fondate su rapporti giuridici privatistici e trova la sua principale base normativa nel secondo comma dell'art 1306 cod civ. pertanto, anche in materia fiscale, il principio accolto da questa norma, secondo cui la sentenza pronunziata fra il creditore ed uno dei condebitori e opponibile al creditore da parte degli altri debitori, ove sia favorevole e non fondata su ragioni personali al condebitore nei cui riguardi e stata emessa, opera nella sola ipotesi in cui i debitori che invocano tale sentenza siano rimasti estranei al giudizio. Per contro, i condebitori che abbiano partecipato al processo sono soggetti alle preclusioni del giudicato formatosi nei loro confronti, in quanto la mancata impugnazione, da parte di uno dei debitori determina, rispetto al medesimo, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ancorche questa, impugnata dagli altri condebitori, venga, poi, riformata. (V 1190'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)