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Sez. 1, Sentenza n. 540 del 30/03/1966 Ud. (dep. 28/04/1966) Rv. 101224 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - FORME - DEPOSITO IN CANCELLERIA - RESIDENZA NOTA O ELEZIONE DI DOMICILIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101224-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - FORME - DEPOSITO IN CANCELLERIA - RESIDENZA NOTA O ELEZIONE DI DOMICILIO - IRRILEVANZA.*

Nei confronti dell'imputato latitante, le notificazioni vanno eseguite solo mediante deposito degli Atti da notificare nella cancelleria o segreteria a norma dell'art 173 cod proc pen, anche se sia noto il luogo della sua abitazione o se esista una sua elezione di domicilio, e quindi - a maggior ragione - se di lui sia indicato soltanto un provvisorio recapito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)