Sez. 1 - , Ordinanza n. 1900 del 25/01/2018 (Rv. 646860 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Art. 99 l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) - Opposizione allo stato passivo - Termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento da parte del collegio - Perentorietà - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine di sessanta giorni entro il quale il collegio deve provvedere sull'opposizione in via definitiva, previsto dall'art. 99 l.fall. nel testo come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 169 del 2007, "ratione temporis" applicabile, in difetto di espressa previsione di perentorietà, deve considerarsi ordinatorio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)