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Sez. U, Ordinanza n. 14126 del 11/06/2010 (Rv. 613611 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Art. 4 del d.l. n. 90 del 2008 - Controversie in tema di gestione dei rifiuti - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Devoluzione - Controversie pendenti - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613611-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, per il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, non ha natura retroattiva, non contenendo un'esplicita previsione in tal senso, ed è, quindi, inapplicabile nelle controversie pendenti al momento della sua entrata in vigore, valendo per esse il principio della "perpetuatio iurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/05/2008 num. 90 art. 4 CORTE COST., Legge 14/07/2008 num. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)