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Sez. U, Sentenza n. 1187 del 03/07/1971 Ud. (dep. 29/02/1972) Rv. 120295 - 01

PROCEDIMENTO PENALE MILITARE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DIVERSITA DI RITO RISPETTO AL PROCEDIMENTO ORDINARIO - MANCANZA DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE DI MERITO - - GIUSTIFICAZIONE - CONTRASTO CON L'ART 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120295-01

PROCEDIMENTO PENALE MILITARE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DIVERSITA DI RITO RISPETTO AL PROCEDIMENTO ORDINARIO - MANCANZA DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE DI MERITO - - GIUSTIFICAZIONE - CONTRASTO CON L'ART 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*

La diversita di rito per i procedimenti penali militari non e in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art 3 della Costituzione. Essendo tale principio operante in relazione all'esistenza degli stessi presupposti oggettivi e soggettivi e non quando, per essere differenti i suddetti presupposti, sia razionalmente giustificata l'adozione di norme differenziate, ne essendo violata la parita di tutti i cittadini di fronte alla legge dalla distinzione di stato tra civili e militari, la menzionata diversita di rito, con particolare riferimento alla Mancanza di un doppio grado di giurisdizione di merito nel procedimento penale militare, e giustificata logicamente, in base al citato criterio di razionalita, dalla necessita di una maggiore speditezza richiesta per i giudizi militari, al fine di una maggiore esemplarita che, anche in tempo di pace, deve caratterizzare la pronuncia giurisdizionale militare, riservata per reati esclusivamente militari a soggetti legati dal vincolo della disciplina militare.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 387 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)