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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13612 del 04/07/2016 (Rv. 640301 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - DI FAVORE | Validità del patto sottostante e del titolo - Limite - Illiceità del negozio - Onere probatorio del traente.
Stato
decisa il 2016-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640301-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - DI FAVORE

Il patto sottostante al rilascio di una cambiale di favore è efficace tra le parti, salva la prova della sua illiceità a carico del traente, perché la circostanza che l'emittente nulla debba in realtà e nulla voglia pagare al prenditore non impedisce che con la firma di favore venga posto in essere un titolo di credito al portatore perfettamente valido e idoneo alla circolazione cambiaria tra terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1994, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)