Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13612 del 04/07/2016 (Rv. 640301 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - DI FAVORE | Validità del patto sottostante e del titolo - Limite - Illiceità del negozio - Onere probatorio del traente.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - DI FAVORE
Il patto sottostante al rilascio di una cambiale di favore è efficace tra le parti, salva la prova della sua illiceità a carico del traente, perché la circostanza che l'emittente nulla debba in realtà e nulla voglia pagare al prenditore non impedisce che con la firma di favore venga posto in essere un titolo di credito al portatore perfettamente valido e idoneo alla circolazione cambiaria tra terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1994, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)