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Sez. 5, Sentenza n. 1120 del 11/07/1967 Ud. (dep. 02/10/1967) Rv. 105579 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE - CASISTICA DI ATTI - GIORNALE DI CLASSE O DIARIO SCOLASTICO DI UN PUBBLICO ISTITUTO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1967-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105579-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE - CASISTICA DI ATTI - GIORNALE DI CLASSE O DIARIO SCOLASTICO DI UN PUBBLICO ISTITUTO - CONFIGURABILITA.*

Costituisce falsita in atto pubblico la falsificazione del giornale di classe o diario scolastico di un pubblico istituto (nella specie, scuola media unificata), in quanto tale documento, pur non identificandosi con il registro del professore, espressamente previsto dalla legge (RD 30 aprile 1924, n 956, art 48), e un registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe scolastica ed ha tutti i requisiti essenziali dell'atto pubblico in considerazione non soltanto del fatto che esso risulta posto in essere da pubblico ufficiale nell'Esercizio della sua pubblica attivita, ma anche dello scopo, a cui esso e destinato, di fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti - espressione essenziale della vita stessa della scuola - attraverso la quotidiana documentazione della presenza in classe dell'insegnante, dell'attivita dello stesso svolta, comprensiva anche delle attestazioni concernenti la presenza degli alunni e il loro comportamento, documentazione sottoposta al controllo del preside, attestato dalla apposizione della firma dello stesso, accanto a quella dell'insegnante.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)