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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Testo in vigore al

Art. 320

1. Gli assuntori di opere, indicati nell'art. 317, debbono tenere al corrente l'elenco del personale dipendente con l'indicazione del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento.

2. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.

Art. 321

1. Gli operai e i coloni, indicati nell'art. 317, che lascino i luoghi di lavoro e vadano a prendere dimora in altri comuni, debbono essere forniti, a cura dei sanitari incaricati del servizio, di apposito documento comprovante il loro stato di salute.

2. Qualora abbiano contratta infezione malarica, deve essere loro prestata gratuitamente l'assistenza medica e continuata la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari per la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro, a cura del comune di residenza, anche se questo non sia compreso fra i territori dichiarati malarici.

3. In caso di riconosciuta necessita', il Ministero dell'interno puo' concedere un sussidio al comune per i suddetti servizi, nei limiti dello speciale stanziamento di bilancio.

Art. 322

1. Nel caso preveduto nell'art. 319, alla provincia o all'ente designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza sanitaria possono essere, in relazione alla entita' dei servizi stessi, assegnati contributi:

  1. 1° da parte del Ministero dell'interno, da prelevarsi dallo speciale stanziamento di bilancio;

  2. 2° da parte del Commissariato per le migrazioni e per la colonizzazione interna, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1931, n. 358;

  3. 3° da parte degli assuntori delle opere di bonifica, sulla base dell'importo, che risultera' dai progetti approvati dal Sottosegretariato per la bonifica integrale;

  4. 4° da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base dell'importo che risultera' dai progetti approvati dalle autorita' competenti;

  5. 5° da parte della provincia, a norma dell'art. 92;

  6. 6° da parte di altri enti e di privati.

Art. 323

1. La provincia e gli altri enti, designati a norma dell'articolo 319 per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, debbono anche attendere all'esecuzione delle speciali disposizioni, che sono impartite dal Ministero dell'interno per la lotta contro la malaria, nei limiti della disponibilita' dei fondi costituiti con i contributi indicati nel precedente articolo.

2. Nei casi di urgenza e su richiesta del Ministero dell'interno, gli enti anzidetti provvedono all'anticipazione delle somme necessarie, salvo a rivalersene con le prime successive disponibilita'.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello dei lavori pubblici hanno facolta' di concedere anticipazioni sulle somme prevedute per i servizi antimalarici nei progetti di bonifica integrale e di lavori pubblici di rispettiva competenza.

4. Il Ministro per l'interno approva preventivamente l'organizzazione che gli enti stessi debbono dare nelle singole localita' ai servizi antimalarici e ne controlla la regolare applicazione.

5. I Ministri per l'interno e per le finanze hanno pure la facolta' di disporre ispezioni presso gli enti anzidetti, per accertare la regolare destinazione dei contributi agli scopi preveduti nella presente legge.

Art. 324

1. Nelle zone malariche, i locali situati in aperta campagna e destinati ad abitazione o ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai lavori di bonifica e ai pubblici lavori in genere, debbono essere difesi, a cura delle rispettive amministrazioni o dei concessionari o appaltatori di lavori, contro la penetrazione degli insetti aerei, in conformita' delle istruzioni del Ministro per l'interno.

2. Il riconoscimento delle circostanze, che determinano l'obbligo di impiantare mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, e' fatto con provvedimento del prefetto, sentito il medico provinciale e il Comitato provinciale per la lotta antimalarica.

3. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

4. E' in facolta' del prefetto, sentito il Comitato predetto, di estendere l'obbligo della protezione ai privati, per le abitazioni e per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini.

5. Il concessionario o appaltatore di lavori, che contravviene alle disposizioni contenute nel presente articolo, e' punito con l'ammenda da lire mille a diecimila.

Art. 325

1. I regolamenti locali d'igiene e sanita' dei comuni aventi zone malariche debbono contenere le norme per la piccola bonifica e per la profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani e a quelli intorno ai centri abitati.

2. Il podesta', quando accerti l'esecuzione di lavori e opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, puo' farli sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o comunque disporre i lavori necessari per assicurare in modo permanente il deflusso delle acque.

3. In caso di ritardo o di inadempimento il podesta' provvede di ufficio, a spese dell'inadempiente.

4. Quando trattasi di esecuzione di opere pubbliche statali il podesta' ne informa il prefetto il quale promuove i provvedimenti dell'amministrazione competente.

Art. 326

1. Il podesta', quando lo ritenga necessario per la difesa del centro abitato o di importanti aggregati di abitazione nelle campagne, puo' rendere obbligatoria, sulla proposta dell'ufficiale sanitario, l'esecuzione di lavori per eliminare e impedire la formazione di piccole raccolte di acque e la sistematica applicazione di interventi antianofelici, sempre quando trattasi di terreni non ricadenti in comprensori di bonifica o per i quali provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le disposizioni sulla bonifica integrale.

2. L'applicazione di tali interventi e' a carico dei proprietari dei terreni e viene fatta sotto la diretta vigilanza e in conformita' delle disposizioni dell'ufficiale sanitario.

3. Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da parte dei proprietari, il podesta' dispone l'applicazione d'ufficio di detti interventi.

Art. 327

1. Ferme restando le disposizioni delle leggi sulla bonifica integrale, e' richiesta la licenza del prefetto per l'apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di casali e d'altre opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso.

2. Nella licenza sono indicate le norme, alle quali gli imprenditori debbono ottemperare, per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo.

3. Gli imprenditori, che contravvengono al suddetto obbligo od alle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal prefetto, sono puniti con l'ammenda da lire cento a duemila, salvo al podesta' di provvedere di ufficio nei modi indicati nell'art. 325.

Art. 328

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' stanziato annualmente un fondo per diminuire le cause della malaria, commisurato al settanta per cento degli avanzi di gestione dell'Azienda del chinino, accertati nel l'ultimo rendiconto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Le somme non impiegate alla fine dell'esercizio finanziario sono conservate ai residui e possono essere erogate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 329

1. L'infezione malarica non e' compresa fra i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono preveduti dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.60

2. Nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che verranno stabiliti nel regolamento, l'istituto assicuratore presso cui gli operai deceduti erano assicurati a norma delle vigenti leggi per gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, e' tenuto al pagamento di una sovvenzione, nella misura preveduta nella tabella n. 7 annessa al presente testo unico.

3. La sovvenzione e' assegnata ai discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli o sorelle dell'operaio deceduto che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge sugli infortuni degli operai, approvata con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed e' ripartita fra gli aventi diritto in conformita', delle disposizioni contenute nel R. decreto medesimo.

4. Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 317, e sia mancata, sul posto, per colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza sanitaria, preveduta nello stesso articolo, questi sara' tenuto a corrispondere agli aventi diritto, indicati nel comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualita' del salario preveduto nei contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della somma pagata dall'istituto assicuratore ai sensi dei precedenti comma, quando la somma stessa sia inferiore alle cinque annualita' predette.

Sezione VIII. Disposizioni per la prevenzione e la cura della pellagra

Art. 330

1. Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunziato nei modi stabiliti negli articoli 254 e 255.

2. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Art. 331

1. I comuni, nei quali sia accertata endemia pellagrosa, sono assoggettati, con ordinanza motivata del prefetto, alle norme stabilite negli articoli 332, 333 e 334.

2. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

Art. 332

1. Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorita' governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati.

2. I regolamenti speciali per l'esecuzione del presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, inteso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e il Consiglio provinciale di sanita'.

Art. 333

1. Nei comuni, dichiarati colpiti da pellagra, il prefetto ha facolta' di ordinare al comune la costruzione o l'acquisto di uno o piu' essiccatoi per granturco, di capacita' corrispondente ai bisogni locali.

2. L'esercizio viene regolato dalle norme prescritte nel regolamento.

3. Il prefetto ha parimenti facolta' di invitare il comune a destinare un locale, riconosciuto dall'ufficiale sanitario igienicamente adatto, al deposito e alla buona conservazione del granturco o della farina di proprieta' privata degli abitanti, che manchino di locali sani e per la quantita' corrispondente al bisogno dell'alimentazione familiare.

4. All'impianto dell'essiccatoio e alla costruzione o adattamento dei locali di deposito sono applicabili le norme e i benefizi, stabiliti per i prestiti di favore per opere pubbliche di igiene.

Art. 334

1. Quando siano affette da pellagra persone iscritte nell'elenco dei poveri il medico condotto, tenuto conto della razioni alimentare abituale dell'ammalato, prescrive gli alimenti integrativi di tale razione, che debbono essere somministrati gratuitamente dal comune a scopo di cura.

2. Il podesta' forma e tiene al corrente l'elenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie non sono in grado di provvedere l'alimentazione curativa.

3. I malati poveri, rispetto ai quali sia accertata la insufficienza o l'inefficienza dell'alimentazione stessa, debbono essere ricoverati in ospedali o in altri luoghi opportunamente ordinati.

4. La spesa per l'alimentazione curativa e l'eventuale ricovero degli ammalati poveri e' anticipata dal comune e suddivisa in parti uguali a carico del comune e della provincia.

Art. 335

1. E' stanziata annualmente, in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, una somma per sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.

Sezione IX. Disposizioni per combattere il cancro e i tumori maligni

Art. 336

1. Per ciascun esercizio finanziario, in speciali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, e' stanziata:

  1. a) una somma da erogare in sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai consorzi o altri enti per favorire l'impianto e il funzionamento di centri di accertamento diagnostico e di terapia per il cancro e i tumori maligni in genere, nonche' per l'acquisto di radio da destinare in dotazione al laboratorio di fisica - ufficio del radio, presso l'Istituto di sanita' pubblica;

  2. b) una somma da erogare per la attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocinii pratici per l'addestramento di personale medico specializzato.

Titolo VI. Delia polizia mortuaria

Art. 337

1. Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

2. Il cimitero e' posto sotto la sorveglianza dell'autorita' sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario. I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.

Art. 338

1. I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati , tranne il caso dei cimiteri di urne. E' vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

3. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire mille e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

4. Il prefetto, quando abbia accertato che a causa di speciali condizioni locali non e' possibile provvedere altrimenti, puo' permettere la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati.32

5. Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il podesta', per gravi e giustificati motivi e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, puo' autorizzare, di volta in volta, l'ampliamento degli edifici preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri.32

6. I provvedimenti del prefetto sono pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli interessati nel termine di trenta giorni.

7. Il Ministro per l'interno decide sui ricorsi, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 339

1. Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica e' autorizzato dal sindaco.

2. L'introduzione di salme dall'estero e' autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

3. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquecento.

4. Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma e' trasportata.

Art. 340

1. E' vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.

2. E' fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.

3. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquecento e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero.