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Sez. 6, Sentenza n. 2685 del 18/11/1993 Ud. (dep. 04/03/1994) Rv. 198235 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Abusivo esercizio di una professione | Norma penale in bianco - Sussistenza - Conseguenze in tema di espletamento di attività di ragioniere da parte di persona non iscritta all'albo professionale.
Stato
decisa il 1993-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/198235-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Abusivo esercizio di una professione

L'art. 348 cod. pen. - che punisce il reato di abusivo esercizio di una professione - ha natura di norma penale in bianco in quanto postula, come si evince dalla stessa formulazione del testo normativo (cfr. l'avverbio "abusivamente"), l'esistenza di altre disposizioni di legge che stabiliscano le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito - ed è quindi abusivo - l'esercizio di determinate professioni (quelle per cui occorre l'abilitazione statale); trattasi propriamente di altre disposizioni che, essendo sottintese nell'art. 348, sono integrative della norma penale ed entrano a far parte del suo contenuto quasi per incorporazione; cosicché la violazione di esse si risolve in violazione della norma incriminatrice. (Applicazione in tema di abusivo esercizio della professione di ragioniere: la Corte ha ritenuto che, sulla base dell'art. 1 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente la professione di ragioniere e di perito commerciale, nonché dell'art. 1 lettera a) della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, degli artt. 61 e 198 cod. proc. pen., 314 cod. proc. pen. del 1930 e dell'art. 67 delle relative norme di attuazione, al di fuori delle attività relativamente alle quali è prescritta l'iscrizione all'albo, per l'esercizio di altre attività non menzionate (nella specie, tenuta della contabilità di impresa, elaborazione dei relativi dati contabili, presentazione delle dichiarazioni di imposta) non è richiesta l'iscrizione all'albo professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 198, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 67, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 67, DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 1 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1068 art. 1 CORTE COST., Legge 25/04/1938 num. 897 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)