Sez. 5 - , Ordinanza n. 11974 del 05/05/2023 (Rv. 667885 - 02)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP | Deduzione forfettaria dalle imposte sui redditi ex art. 6, comma 2, d.l. n. 185 del 2008 - Istanza di rimborso al 29 novembre 2008 entro il termine di decadenza - Periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2008 - Mancata presentazione dell'ulteriore istanza telematica di cui al provvedimento direttoriale n. 86440 del 2009 - Decadenza dal diritto al rimborso - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP
In tema di deducibilità forfettaria dell'IRAP ai fini delle imposte sul reddito, prevista dall'art. 6, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008, per i contribuenti che al 29 novembre 2008, nel rispetto del termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, abbiano già inoltrato istanza di rimborso relativa ai medesimi periodi, la mancata presentazione, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 86440 del 2009, dell'ulteriore istanza telematica di rimborso per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, non determina alcuna decadenza dal diritto al rimborso.
Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 3 CORTE COST., DPR 29/11/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)