Sez. 5 - , Ordinanza n. 34704 del 30/12/2019 (Rv. 656425 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Reddititualità del coltivatore diretto – Modalità di accertamento – Disposizione di cui all’artt. 32, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986 come unica regola – Esclusione – Applicabilità metodo sintetico e presunzioni (accertamenti bancari) – Sussistenza – Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
Ai fini dell'accertamento della redditualità del coltivatore diretto, l'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 non costituisce l'unica regola applicabile, potendo l'Amministrazione delle finanze utilizzare il metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e le presunzioni legali di disponibilità di maggior reddito, come quella fondata sulle risultanze dei conti bancari secondo l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente possa fondatamente presumersi che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)