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Sez. 1, Sentenza n. 1855 del 24/03/1982 (Rv. 419699 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA SULLA DURATA DEL RAPPORTO CON DECORRENZA ANTERIORE ALLA STIPULAZIONE - CARATTERE DEROGATORIO RISPETTO ALLA DISCIPLINA SULLA SOSPENSIONE EX ART. 1901 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419699-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA SULLA DURATA DEL RAPPORTO CON DECORRENZA ANTERIORE ALLA STIPULAZIONE - CARATTERE DEROGATORIO RISPETTO ALLA DISCIPLINA SULLA SOSPENSIONE EX ART. 1901 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

In tema di Assicurazione, l'art. 1901 primo comma cod. civ., sulla sospensione della garanzia assicurativa per il caso di mancato pagamento del premio o della prima rata di premio (al momento della conclusione del contratto od alla diversa scadenza pattuita), può trovare deroga, in senso più favorevole allo assicurato, in una apposita clausola che regoli diversamente tali effetti del contratto, e non anche, pertanto, in una clausola che si limiti a fissare la durata del rapporto con decorrenza anteriore alla stipulazione (in deroga all'art. 1899 cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1899, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)