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Sez. 3, Sentenza n. 11251 del 17/01/2008 Cc. (dep. 13/03/2008) Rv. 239004 - 01

IMPUTATO - IN GENERE | Sentenza di assoluzione - Indennizzo per imputazione "ingiusta" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239004-01

IMPUTATO - IN GENERE

In tema di danni provocati dall'attività giudiziaria, l'ordinamento vigente prevede la riparazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito segnatamente a seguito delle situazioni di custodia cautelare ingiusta ex art. 314 cod. proc. pen., di irragionevole durata del processo in ragione della cosiddetta legge Pinto e di condanna ingiusta accertata in sede di revisione a norma dell'art. 643 cod. proc. pen., senza invece contemplare alcun indennizzo per una imputazione "ingiusta", cioè per una imputazione rivelatasi infondata a seguito di sentenza di assoluzione. (Nella specie il ricorrente, esercitante la professione di avvocato, invocava la riparazione del danno derivatogli per il decremento medio dei guadagni professionali patito dall'inizio della carcerazione sino alla emanazione della sentenza di assoluzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)