diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 261 del 06/02/1970 (Rv. 345113 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IMPEDIMENTI E LIMITI - OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - COSTRUZIONE SULLE TERRAZZE A LIVELLO - DIFFERENZE - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1970-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345113-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IMPEDIMENTI E LIMITI - OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - COSTRUZIONE SULLE TERRAZZE A LIVELLO - DIFFERENZE - DISCIPLINA.*

Nell'istituto delle sopraelevazioni disciplinato dall'art 1127 cod civ, salva diversa disciplina contrattuale, e configurato il diritto di sopraelevare nuovi piani e nuove fabbriche in un preesistente edificio come espressione del diritto di proprieta esclusiva dell'ultimo piano o del lastrico solare l'Esercizio del medesimo diritto e subordinato alla presenza di condizioni, quali la tollerabilita statica della nuova costruzione, la sua compatibilita con l'aspetto architettonico dell'edificio cui inerisce e con le esigenze di aria e luce dei piani sottostanti, e correlativamente comporta l'Obbligo di corrispondere agli altri condomini un'indennita per la maggiore utilizzazione del suolo comune e per la particolare utilizzazione esclusiva di una porzione di colonna d'aria, e l'ulteriore Obbligo di ricostruire al nuovo livello il lastrico solare o la copertura dell'edificio. Diversamente, le costruzioni sulle terrazze a livello, le quali costituiscono strutturalmente e funzionalmente parte degli appartamenti da cui vi si accede ed al cui uso esclusivo sono destinate, rappresentano l'espressione del diritto del singolo di eseguire nel piano o porzione di piano di una proprieta opere non dannose alle parti comuni dell'edificio (art 1122 cod civ) e del diritto di utilizzare le cose comuni senza alterare la loro destinazione e senza impedire agli altri condomini un uso analogo secondo il loro diritto (art 1102 cod civ). cioe, nelle terrazze a livello, prevalendo la funzione pertinenziale a favore dell'appartamento adiacente su quella di copertura dei piani sottostanti, il proprietario dell'appartamento e del terrazzo e l'unico legittimato a portare in essere nuove costruzioni (analogamente a quanto previsto per il proprietario esclusivo del lastrico solare art 1127, primo comma, cod civ), ed a tal fine puo utilizzare anche le cose comuni nel rispetto dei diritti degli altri partecipanti al condominio. (V 945-67, massima n 327182 1115-61 2315-56 484-55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)