Sez. 2, Sentenza n. 6594 del 08/11/1983 (Rv. 431318 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURA (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE - DISCIPLINA EX ART. 905 COD. CIV. - PORTATA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURA (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE - DISCIPLINA EX ART. 905 COD. CIV. - PORTATA.*
L'art. 905 cod. civ. consentendo la costruzione di balconi, terrazze, lastrici solari con parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino purché esista la distanza di almeno un metro e mezzo tra tale fondo e la linea esteriore di detta opera, non vieta che da un qualsiasi punto interno di un fondo possa guardarsi verso il terreno o il fabbricato contiguo, sempreché vengano rispettate quelle distanze legali, che sono appunto stabilite per contemperare entro giusti limiti le esigenze di libertà e riservatezza con quelle della migliore utilizzazione delle singole proprietà.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)