Sez. 3, Sentenza n. 1451 del 12/02/1991 (Rv. 470885 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Corrispettivo (canone) - Morosità | Sanatoria ex art. 55 della legge n. 392 del 1978 - Ambito di applicazione - Ordinario giudizio di risoluzione del contratto - Esclusione.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Corrispettivo (canone) - Morosità
La particolare sanatoria della morosità nel pagamento del canone di locazione stabilita dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392 trova applicazione soltanto nel procedimento di convalida di sfratto per morosità di cui all'art. 658 cod. proc. civ. e non pure qualora sia introdotto, con citazione, un ordinario giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, nel qual caso, ai sensi del terzo comma dell'art. 1453 cod. civ., non è consentito al conduttore adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)