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Sez. 1, Sentenza n. 3137 del 30/03/1994 (Rv. 486007 - 01)

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto | Atti difensivi della parte - Omesso esame - Riconducibilità nell'errore di fatto - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486007-01

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto

L'omesso esame di atti difensivi della parte, nei cui confronti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio, è riconducibile nell'errore di fatto, denunciabile con l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., soltanto quando si traduca in omissione di pronuncia su domande od eccezioni della parte medesima, ovvero, rispetto ad atti che non contengano o non siano idonei a contenere tali domande od eccezioni (nella specie, memoria presentata dall'intimato in replica a ricorso per regolamento di competenza), quando si deduca che detto mancato esame abbia comportato una svista percettiva del giudice, evitabile mediante la lettura di quegli scritti, in ordine all'esistenza od inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)