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Sez. 6, Sentenza n. 4299 del 01/12/2005 Cc. (dep. 02/02/2006) Rv. 233574 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Elementi a favore o a carico dell'imputato - Nozione - Elementi relativi alle esigenze cautelari e alla scelta della misura - Valutazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233574-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di ordinanza cautelare, la disposizione che sancisce la nullità del provvedimento per la mancata valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato (o indagato), va interpretata nel senso che tali elementi devono intendersi circoscritti ai dati fattuali di carattere probatorio o indiziario e non anche a quelli che comunque possano incidere sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura. Pertanto, non è prevista alcuna sanzione processuale in caso di carenza motivazionale in ordine a tutti gli elementi non attinenti ai gravi indizi di colpevolezza. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva lamentato la mancata considerazione da parte del giudice cautelare di elementi concreti a suo favore, quali l'assoluta incensuratezza, la giovane età, la regolare presenza nel territorio e l'attività lavorativa svolta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)