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Sez. 3, Ordinanza n. 272 del 06/01/2026 (Rv. 677517-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677517-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l'azione esperita per l'asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c., in quanto, assolvendo la stessa all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione già ritualmente enunciati nel ricorso introduttivo, la sua espressa disamina risulta necessaria solo nel caso in cui veicoli l'esame di mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale, dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto.

Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)