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Sez. 1, Sentenza n. 2065 del 14/02/2012 (Rv. 621331 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti fuori sede - Contratto di negoziazione di obbligazioni sulla base di un contratto-quadro - Art. 30 d. lgs. n. 58 del 1998 - Diritto di recesso del cliente - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621331-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

La disciplina del recesso, dettata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 con riguardo alle offerte fuori sede concernenti il collocamento di strumenti finanziari, รจ inapplicabile ai contratti di negoziazione di obbligazioni eseguiti in attuazione di un contratto-quadro, sottoscritto fra la banca e il cliente, in quanto tali contratti non costituiscono un servizio di collocamento, che si caratterizza per l'esistenza di un accordo tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore, finalizzato all'offerta ad un pubblico indeterminato di strumenti finanziari, emessi a condizioni di tempo e prezzo predeterminati, ed, inoltre, il legislatore ha limitato la tutela dello "ius poenitendi" agli investitori che abbiano definito l'investimento per essere stati raggiunti all'esterno dei luoghi di pertinenza del proponente e, quindi, siano stati esposti al rischio di assumere decisioni poco meditate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)