Sez. 1, Sentenza n. 1125 del 09/04/1969 (Rv. 339676 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DELL'IMPOSTA - RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DELL'IMPOSTA - RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - SUSSISTENZA.*
Secondo il principio di carattere generale risultante da un complesso di norme che disciplinano uniformemente la materia (tra le quali gli artt.140 e 141 della legge di registro e 89 e 90 della legge sulla imposta di successione), nelle controversie tributarie il ricorso proposto in Sede amministrativa e considerato efficace atto interruttivo della prescrizione. Pertanto, deve riconoscersi tale efficacia anche al ricorso proposto dal contribuente al prefetto in materia di imposta di consumo, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione durante la pendenza del procedimento amministrativo. (nella specie il ricorso era stato presentato da un comune debitore d'imposta, che aveva appaltato l'esecuzione di talune opere, con patto di rivalsa, nei confronti dell'impresa dell'imposta di consumo). (V. 1703-67, massima n. 328540).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 140, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 89, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 90, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 141 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)