Sez. 6, Sentenza n. 1601 del 21/12/1970 Ud. (dep. 01/04/1971) Rv. 117456 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO - FATTISPECIE - SOMME AFFIDATE DA PRIVATI A UN CANCELLIERE AL FINE DI EFFETTUARNE IL VERSAMENTO ALL'UFFICIO DEL REGISTRO A TITOLO DI SPESE DI GIUSTIZIA E DI PENE PECUNIARIE - APPROPRIAZIONE O DISTRAZIONE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO - FATTISPECIE - SOMME AFFIDATE DA PRIVATI A UN CANCELLIERE AL FINE DI EFFETTUARNE IL VERSAMENTO ALL'UFFICIO DEL REGISTRO A TITOLO DI SPESE DI GIUSTIZIA E DI PENE PECUNIARIE - APPROPRIAZIONE O DISTRAZIONE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Il possesso per ragioni di ufficio, quale elemento costitutivo del reato di malversazione, va inteso in senso ampio, come rapporto di fatto dell'agente con la cosa oggetto dell'appropriazione o della distrazione. Non occorre cioe che la cosa o il denaro siano state affidate al pubblico ufficiale per una necessita dipendente dall'ufficio o dal servizio, vale a dire a cagione di una Competenza specifica e formale del soggetto attivò ma e sufficiente che l'affidamento, che puo essere anche facoltativo od occasionale, sia comunque dipendente dalla funzione o dal servizio esercitato dal soggetto, ovvero dalla prassi amministrativa, dalla consuetudine o da un'attivita di fatto tollerata dai superiori, purche esso non sia vietato dalla legge o costituisca atto illecito. Commette, pertanto, il reato di malversazione il cancelliere che si appropria delle somme affidategli da privati al fine di effettuarne il versamento all'ufficio del registro a titolo di spese di giustizia o di pene pecuniarie, perche tale affidamento, pur non previsto tra i compiti specifici del cancelliere, trova la sua origine nelle funzioni esercitate dai cancellieri in materia di liquidazione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie. (prima partè V 113093, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)