Sez. 2, Sentenza n. 10816 del 11/05/2009 (Rv. 608127 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE | Applicabilità tra condominio e condomini - Esclusione - Conseguenze - Consumo idrico attestato da contatori - Controversia sulla entità dei consumi - Piano di riparto stabilito dall'assemblea - Efficacia vincolante - Sussistenza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE
L'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ. non trova applicazione nei rapporti tra condominio e singoli condomini; ne consegue che, ove si discuta di servizio di erogazione idrica e la fruizione dell'acqua sia in concreto dimostrata dalla misurazione mediante un contatore dei consumi, la controversia relativa alla quantità di acqua consumata non attiene all'effettività del servizio, ma al corrispettivo della prestazione ricevuta, in relazione alla quale la delibera condominiale di approvazione e riparto del consuntivo di spesa, ove non impugnata, assume necessariamente efficacia vincolante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)