Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23359 del 09/11/2011 (Rv. 619818 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Declinatoria della competenza - Pagamento delle spese di lite alla parte vittoriosa - Regolamento di competenza - Domanda di ripetizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In tema di regolamento di competenza, quando la parte soccombente su una decisione declinatoria della competenza abbia corrisposto le spese di lite alla parte vittoriosa nelle more della decisione sull'istanza di regolamento di competenza, è inammissibile la domanda di ripetizione di tali spese formulata in sede di regolamento in quanto non compete alla Corte di cassazione, che dichiari la competenza del giudice che l'aveva declinata, disporre sulla restituzione delle spese alla parte vittoriosa, atteso che tale decisione spetta al giudice davanti al quale la causa deve essere riassunta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)