Sez. 3, Ordinanza n. 11984 del 30/04/2026 (Rv. 678674-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE | Trattazione scritta ex artt. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. con l. n. 27 del 2020) e 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020) - Deposito dell'atto d'appello in luogo di "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" - Improcedibilità ex art. 348 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE
In tema di udienza "cartolare" prevista dalla normativa emergenziale, il deposito dell'atto d'appello in luogo delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni", previste dagli artt. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. con l. n. 27 del 2020) e 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020), non determina l'improcedibilità dell'appello, ex art. 348 c.p.c., non potendo il deposito di un atto "eccedente" rispetto al minimum voluto dal legislatore essere considerato alla stregua della sua omissione e, cioè, come un'inattività qualificata, significativa di un disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 121, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)