Sez. 1, Sentenza n. 113 del 08/01/1980 (Rv. 403489 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - PRONUNCIA CIVILE FONDATA SULLE RISULTANZE DI UNA SENTENZA PENALE - PREVIA ACQUISIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI - NECESSITA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - PRONUNCIA CIVILE FONDATA SULLE RISULTANZE DI UNA SENTENZA PENALE - PREVIA ACQUISIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI - NECESSITA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Il giudice che fondi il proprio convincimento sulle risultanze di una sentenza penale non e tenuto a disporre la previa acquisizione degli Atti del relativo processo e ad esaminarne il contenuto qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficienti le risultanze della sola sentenza e ne dia conto con motivazione adeguata, immune da errori di diritto e da vizi logici.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)