Sez. 2, Sentenza n. 5633 del 18/02/1988 Ud. (dep. 07/05/1988) Rv. 178350 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - STATO DI BISOGNO - NOZIONE - MOMENTANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA CHE NON INCIDE SULLA LIBERTÀ NEGOZIALE - INSUSSISTENZA DELLO STATO DI BISOGNO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - REATO ISTANTANEO - EVENTUALI EFFETTI PERMANENTI - CONDIZIONI - STIPULAZIONE DI CONTRATTI USURARI - A SCADENZE SUCCESSIVE - CONTINUAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - STATO DI BISOGNO - NOZIONE - MOMENTANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA CHE NON INCIDE SULLA LIBERTÀ NEGOZIALE - INSUSSISTENZA DELLO STATO DI BISOGNO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - REATO ISTANTANEO - EVENTUALI EFFETTI PERMANENTI - CONDIZIONI - STIPULAZIONE DI CONTRATTI USURARI - A SCADENZE SUCCESSIVE - CONTINUAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
In tema di usura, lo stato di bisogno considerato nell'art. 644 cod. pen. si identifica in una situazione che elimina o comunque limita la volontà del soggetto passivo il quale si determina a contrattare in condizione di inferiorità psichica che vizia il consenso. Pertanto, non è configurabile il reato nel caso di momentanea difficoltà finanziaria che non incida sulla libertà negoziale del soggetto, come quando si preferisca il prestito privato a quello bancario, ovvero si persegua la finalità di proficui investimenti produttivi del tutto svincolati da indifferibili esigenze. L'illecito si consuma nel momento in cui l'agente si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari. Trattasi di reato istantaneo, giacché la condotta dell'agente non si protrae nel tempo, ma si esaurisce nell'atto stesso in cui, per raggiungere il consenso sul patto usurario, l'agente approfitta della necessità del soggetto passivo per ottenere la prestazione del danaro. Se quest'ultimo si è impegnato a prestare nel tempo gli interessi usurari, il delitto ha effetti permanenti in quanto, alla istantaneità della consumazione, fa riscontro il perdurare delle conseguenze del patto usurario che rimane in vita senza alcuna ulteriore attività dell'agente. Quando però fra le stesse persone, in vista del medesimo scopo, sono stati conclusi successivi contratti di prestito stipulati, per diversi importi e con nuovi interessi, alla scadenza dei precedenti, si è in presenza di un reato continuato di usura: in tal caso gli estremi del delitto debbono essere accertati con riferimento a ciascun patto usurario, in particolare va tenuto presente che lo stato di bisogno può insorgere anche durante il corso del rapporto, attese le modalità di questo. (V mass n 174176).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)