Sez. L, Sentenza n. 9898 del 06/10/1998 (Rv. 519467 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE | Giudice collegiale - Omessa indicazione del terzo componente del collegio ovvero non coincidenza dei giudici partecipanti alla discussione con quelli deliberanti la sentenza - Nullità della sentenza - Sussistenza - Mera discordanza tra il nominativo del giudice indicato nel verbale e quello riportato nella sentenza - Errore materiale - Configurabilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE
La sentenza di un giudice collegiale è nulla allorquando la partecipazione del terzo giudice (diverso dal presidente e dall'estensore) non sia desumibile in alcun modo dalla sentenza stessa e dal verbale d'udienza, oppure allorquando risulti la non coincidenza dei giudici che hanno partecipato alla discussione con quelli che hanno preso parte alla deliberazione, dovendosi invece ritenere che si sia in presenza di un semplice errore materiale, emendabile come tale con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod.proc. civ., in tutti quei casi in cui vi sia una mera e trascurabile discordanza tra il nominativo di un giudice indicato nel verbale d'udienza e quello riportato nella sentenza, e sempre che tale discordanza non si traduca in incertezza assoluta sull'identità del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)